Cane
ANAGRAFE CANINA
Anagrafe regionale degli animali d’affezione: sistema informatizzato di identificazione e registrazione dei cani (obbligatorio), gatti e furetti (volontario) di cui alla DGR 139/2011.
Ai sensi dell'art.7 comma 1 e 2 della L.R. n. 27/2000 dell'Emilia-Romagna:
"I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza…entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso."
Vanno denunciati tutti gli eventi relativi all'esistenza del cane quali:
Iscrizione (cane sprovvisto di microchip)
I proprietari di animali d'affezione, gli allevatori ed i detentori di animali a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe degli animali del Comune di residenza entro 30 giorni dalla loro nascita o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. La procedura va effettuata presso gli uffici comunali ovvero presso veterinari accreditati. In caso di nuova iscrizione l’utente dovrà recarsi presso il comune di residenza o presso veterinario accreditato per la registrazione dell’animale e l’acquisto del microchip che dovrà essere applicato da veterinario accreditato.
Acquisizione (cane provvisto di microchip)
In caso di acquisizione da altro proprietario, il nuovo proprietario deve presentare apposita modulistica a firma congiunta, indicante gli estremi del cedente e del nuovo proprietario e allegando copia del documento di riconoscimento di entrambi.
Decesso
Il decesso dell’animale di affezione va comunicato al comune di residenza. All’atto della dichiarazione dovrà preferibilmente essere prodotto certificato di morte compilato dal veterinario recante il numero di microchip dell’animale.
Cambio di residenza
In caso di cambio di residenza del proprietario da una precedente residenza al Comune di Sorbolo Mezzani, l’iscrizione dell’animale di proprietà all’anagrafe canina del Comune di Sorbolo Mezzani può avvenire una volta conclusa la pratica di cambio di residenza. Il proprietario dovrà recarsi presso gli uffici comunali preposti, per la comunicazione di immigrazioni degli animali.
Info Anagrafe canina
Orari Ufficio
Lunedì, martedì, venerdì: 10.00-13.00
Mercoledì: 08.30-13.00
Giovedì pomeriggio: 15.00-17.00
In questo periodo l'accesso agli uffici è consentito previo appuntamento.
Tel. 0521.669611
Mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it
In caso di impossibilità del proprietario di recarsi personalmente presso gli uffici comunali, lo stesso potrà delegare un’altra persona ad espletare le pratiche per suo conto.
COME VIAGGIARE CON I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
https://www.poliziadistato.it/articolo/259-Viaggiare_con_i_nostri_amici/
VETERINARI ACCREDITATI IN EMILIA-ROMAGNA
Link: http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/vet_accreditati.aspx#
AUSL Servizio Veterinario: https://www.ausl.pr.it/azienda/sanita_pubblica_veterinaria/default.aspx
Aree verdi per sgambamento cani
Regole da rispettare
1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, aree definite “di sgambamento dei cani”, nelle quali non vige l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio.
2. Dette aree sono opportunamente segnalate e recintate.
3. All’interno delle “aree di sgambamento cani” devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
a) il detentore/conduttore di cani deve adoperarsi al fine di conseguire un comportamento cosciente e civile nel rispetto del prossimo e del bene pubblico: in ogni caso su ciascun detentore incombe la responsabilità del proprio animale;
b) prima di accedere all’area ciascun detentore deve accertarsi, soprattutto in presenza di cani non conosciuti, sulla possibilità di permanenza del proprio animale unitamente agli altri;
c) nel caso di manifesta incompatibilità tra cani, il detentore deve adottare, a seconda dei casi, museruola e/o guinzaglio, mantenendo il proprio animale costantemente sotto controllo visivo ed attivandosi a porre un rimedio in conseguenza di incidenti imprevedibili;
d) ogni singolo detentore può introdurre contemporaneamente al massimo 2 cani;
e) è consentito l’accesso ai soli cani e ai detentori, esclusivamente per il tempo necessario alle esigenze del cane. Al fine di garantire un utilizzo non discriminatorio dell'area nei momenti di affollamento e/o di incompatibilità tra gli animali, il tempo di permanenza di ciascuno di essi non deve superare i 15 minuti;
f) è assolutamente vietato condurre nelle aree di sgambamento soggetti con disturbi comportamentali senza un adeguato sistema di contenimento (guinzaglio/museruola); g) i detentori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti all’Articolo 10 e all’Articolo 11;
h) è fatto obbligo al detentore che entra nell’area di mantenere chiusi gli accessi durante la permanenza e di richiuderli all’uscita;
i) è vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere;
j) è vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti in tali aree;
k) è vietato utilizzare l'area in modo diverso da “area di sgambamento cani”;
l) è vietato l'accesso con cicli, motocicli, ecc…
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo – salvo diverse sanzioni disposte dal presente regolamento negli specifici articoli di riferimento - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.