Esumazione e Estumulazione
ESUMAZIONI ORDINARIE
L’esumazione ordinaria è il disseppellimento della salma, precedentemente collocata in un campo inumativo, al termine del ciclo di sepoltura. Le esumazioni ordinarie si eseguono decorsi dieci o venti anni dalla inumazione, dipendentemente dal contratto di concessione.
Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, anche senza la presenza di operatori sanitari, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di polizia mortuaria vigenti in materia, specie in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.
I resti mortali che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune, fatta salva la facoltà dei familiari del defunto di raccoglierli nelle cassettine di zinco prescritte dal regolamento nazionale di polizia mortuaria e di:
a) deporli nello stesso loculo occupato dal cadavere o dai resti mortali del coniuge o di un parente di primo grado del defunto, ferma restando la durata complessiva della concessione;
b) trasferirli in loculo, appartenente alle ultime tre file del cimitero di Sorbolo, dato in concessione
c) deporli in una celletta ossario o celletta cinerarie, previa concessione
d) provvedere alla loro inumazione in apposita area cimiteriale distinta da quella comune;
Nel caso di mineralizzazione incompleta, la salma può:
a) essere lasciato nella medesima fossa d’inumazione, previo pagamento dell’operazione cimiteriale;
b) essere trasferito in altra fossa, adagiata in contenitore realizzato con materiale biodegradabile, previo pagamento dell’operazione cimiteriale;
c) essere cremato, previo assenso degli aventi diritto, in contenitore fatto di materiale combustibile.
ESUMAZIONI STRAORDINARIE
Le esumazioni straordinarie si eseguono prima del decorso di un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche quando occorresse provvedervi avuto riguardo a cadaveri di persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni ravvisasse la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere al competente Servizio dell’Azienda U.S.L. Le operazioni di esumazione sia ordinaria che straordinaria importano il pagamento di una somma di danaro nell’entità stabilita con apposita deliberazione della giunta.
ESTUMULAZIONI
L’estumulazioni consistono nell’estrazione della salma, di resti mortali o urne cinerarie da un loculo o una celletta ossario/cineraria e si suddividono in ordinarie e straordinarie.
Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere di una concessione a tempo determinato, e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a vent’anni.
Le estumulazioni straordinarie possono essere seguite prima dello scadere dei vent’anni di tumulazione su ordine dell’autorità giudiziaria o a richiesta dei congiunti.
I resti mortali frutto delle operazioni di estumulazione sono depositati nell’ossario comune, qualora non sia chiesto dai parenti o dagli affini del defunto di provvedere al loro collocamento in altra sepoltura individuale, per famiglie o per collettività, o alla loro cremazione.
Come per le esumazioni, anche per le estumulazioni nel caso di mineralizzazione incompleta, il cadavere può:
a) essere lasciato nel medesimo loculo, previo pagamento di una nuova concessione;
b) essere inumato in campo di rotazione per cinque anni, adagiato in contenitore realizzato con materiale biodegradabile, previo pagamento dell’operazione cimiteriale;
c) essere cremato, previo assenso degli aventi diritto, in contenitore fatto di materiale combustibile.
CREMAZIONE DEI RESTI MORTALI DERIVANTI DA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE
Per la cremazione dei resti mortali, si può procedere laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo e, in caso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza degli stessi, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la compilazione del modulo di richiesta.
Per l’assegnazione di una celletta, che contenga l’urna ceneraria, occorre stipulare con il Comune un contratto di concessione per la durata di 30 anni, rinnovabili alla scadenza per altri 15 anni.
Per l’inserimento dell’urna ceneraria in avello, celletta o in tomba novantanovennale, occorre il consenso del concessionario o di un erede, se diverso dal richiedente.
Per l’affidamento dell’urna cineraria, occorre la richiesta del coniuge o di un parente prossimo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del richiedente, il quale rilascerà l’autorizzazione all’affido.
Per la dispersione delle ceneri, occorre fare richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che rilascerà l’autorizzazione. Nel Comune di Sorbolo Mezzani sono individuati due punti: a Sorbolo nel Torrente Enza mentre a Mezzani nel fiume Po.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE SCADENZE CONCESSIONI
Si precisa che le norme nazionali o il Regolamento comunale, non prevedono alcun obbligo specifico di comunicazione ad personam, poichè alla scadenza della concessione, sia che si tratti di tumulazione o di inumazione, l'Amministrazione, rientrando nella disponibilità del bene, ha la facoltà di effettuare l'estumulazione o l'esumazione, ed è il concessionario e/o il famigliare del cadavere o resto sepolto che ha l'onere di informarsi sulla possibilità di un rinnovo (comunque non possibili per le inumazioni), ovvero sui tempi dell'operazione cimiteriale (vedi sentenza n.470/2018 del TAR Piemonte del 23/04/2018).