IMU - Imposta Municipale propria

Ultima modifica 7 maggio 2024

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - LEGGE DI BILANCIO 2020

Con la Legge di Bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI, è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI e sono state stabilite le aliquote base.

Si riportano di seguito solo alcuni dei punti definiti dalla Legge riguardanti la nuova IMU:

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7) (comma 740)

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso (comma 761).

Per il 2020 la prima rata di acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI (comma 762).

L’ente in base a quanto previsto dall’art 1 comma 779 della Legge 160/2019 approverà le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento della nuova IMU entro il 30 giugno 2020 e tali deliberazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Kieda Xhindoli - Indirizzo mail: k.xhindoli@comune.sorbolo.pr.it

Si rende noto che, a decorrere dal 01 Luglio 2023, per il sado IMU 2023 e acconto IMU 2024, il versamento ai fini dell’Imposta Municipale Unica deve essere riferito al nuovo PUG, adottato con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28/06/2023.

Questo in virtù di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 36 del D.L.223/2006 “… un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

Il Comune di Sorbolo e Mezzani adotterà la possibilità, concessa dalla normativa e così come ricordato, ai fini dell’Imposta Municipale Propria, in primo luogo dalla Circolare Ministeriale 3/DF/2012, di adozione dei “valori minimi” da assumere per zone omogenee, così come operato fin d’ora in Sede di PSC.

Essendo attualmente in fase di studio tale valorizzazione, e dato atto che tale stesura non sarà terminata prima del versamento dell'acconto 2024, si comunica la possibilità, per i contribuenti interessati, di versare il tributo dovuto inerente le aree edificabili di proprietà, sulla base dell’ultima valorizzazione deliberata.

Una volta deliberata, si potrà procedere, in occasione del saldo di imposta 2024 in scadenza il prossimo 16 Dicembre 2024, ad eventuali conguagli (positivi o negativi), senza l’aggravio di sanzioni o interessi moratori del contribuente, in pieno rispetto delle indicazioni contenute nella Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), ed in particolare di quanto prescritto dall’Articolo 10.

Ricordiamo come da Giurisprudenza consolidata a cura della Suprema Corte di Cassazione, la valorizzazione adottata ai sensi della normativa di cui sopra può avere anche effetti retroattivi, analogamente a quanto avviene per gli studi di settore (ISA).

Documenti:

delibera approvazione aliquote imu 2021
11-05-2022
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