Cambio di Residenza

Ultima modifica 10 maggio 2023

Iscrizione in anagrafe o cambi di abitazione (APPUNTAMENTO OBBLIGATORIO)

La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).

Le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954) e l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc. il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile. Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.

Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza, i quali eseguiranno degli accertamenti.

Si precisa che il decreto sulle semplificazioni consente dallo scorso 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale quali:

  • il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l’estero;
  • la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
  • il cambio diabitazione all’interno dello stesso Comune.

ITER PROCEDURALE

Per richiedere il cambio di residenza presso l'Ufficio Anagrafe è obbligatorio l'appuntamento contattando i numeri 0521/669631 oppure 0521/669626.

La dichiarazione può essere presentata da un componente maggiorenne della famiglia, indicando il Comune italiano o lo Stato estero di provenienza, l'esatto indirizzo della nuova abitazione e l’eventuale nominativo di chi già vi abita.

Il modulo di dichiarazione di residenza deve essere compilato, sottoscritto e inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata o per via telematica secondo le modalità sotto specificate.

Il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica e accompagnato da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.

In allegato alla dichiarazione anagrafica il richiedente in applicazione di quanto previsto dall'art 5 del DL 47/2014 dovrà dichiarare il titolo in base al quale occupa l’alloggio se ne è titolare e se il titolo è registrato presso l’Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui il titolo di occupazione dell'alloggio, pur essendo a lui intestato non sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate, il richiedente dovrà presentare la fotocopia del titolo di occupazione (a titolo esemplificativo: contratto di locazione non registrato, comodato d’uso non registrato ecc..), o in alternativa l’allegato 2 sottoscritto dal proprietario dell’immobile.

Nel caso in cui invece il titolo di occupazione registrato non sia intestato al richiedente è necessario presentare l’allegato 2 sottoscritto dall'intestatario del titolo (ad esempio locatario, comodatario ecc..), indicando obbligatoriamente anche i dati del proprietario dell’immobile. Il modello allegato 2 è riportato nella sezione modulistica

L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse.

Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).

Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).

Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.

Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.

Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.

Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta?

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore

Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore (vedi modello allegato).

L'ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n.241/1990.

Richiedenti protezione internazionale

L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe. Erano pertanto da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti, mentre sono pienamente ricevibili e vanno certamente operate le mutazioni di residenza, cioè i semplici trasferimenti da un luogo di dimora abituale all’altro, anche in diversi Comuni.

La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo.

Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente iscritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione azione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.

A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato chiarissimamente dal Ministero dell’Interno.

Aggiornamento libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza

La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli. In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

L'interessato può chiedere notizie sull'aggiornamento della patente di guida o della carta di circolazione telefonando al numero verde 800-232323 oppure registrandosi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it alla sezione cittadino.

Notizie Utili ai fini della dimora abituale

Potranno essere presi in considerazioni dichiarazioni ai fini della dimora abituale per agevolare il lavoro degli accertatori, ma non possono essere considerati vincolanti ai fini dello svolgimento dell’istruttoria della pratica.

La disponibilità deve essere fornita in un orario variabile tra le ore 8.00 e le ore 18.00 dal lunedì al sabato.

Costi Nessun costo a carico del cittadino.

Addetti (Istruttori amministrativi)

Chiara Campanini
Servizi demografici (Località Sorbolo)
Tel: 0521669631
Fax: 0521669669
E-mail: c.campanini@comune.sorbolomezzani.pr.it

Ioana Verbancu
Servizi demografici (Località Sorbolo)
Tel: 0521669626
Fax: 0521669669
E-mail: m.giordanomessina@comune.sorbolomezzani.pr.it

Modulistica scaricabile

DICHIARAZIONE N.2 DEL PROPRIETARIO
28-03-2023
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DICHIARAZIONE N.1
28-03-2023
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MODULO CAMBIO RESIDENZA NUOVO SORBOLO MEZZANI
31-03-2023
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MODULO CAMBIO RESIDENZA NUOVO SORBOLO MEZZANI per più di 4 soggetti
31-03-2023
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