Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
E' il documento con cui possono essere dichiarati stati, fatti, qualità personali, o l'autenticità di copie.
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ possono riguardare:
Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici
Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)
la conformità di una copia all'originale.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.
Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:
- cittadini italiani
- cittadini dell’Unione Europea
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
- cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Non si possono auto dichiarare:
- Dichiarazioni future
- Dichiarazioni d’impegno
- Accettazioni o rinunce d’incarico
- Procure
- Scritture private
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazionidevono:
- essere firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione
OPPURE
- essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano:
devono avere, se indicato da chi li richiede, la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all'incaricato comunale.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Quando e come farla
Deve essere redatta dal dichiarante, su una pagina bianca o su un Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi (Aziende municipalizzate, ENEL, TELECOM, ecc.) sono obbligati ad accettare tali dichiarazioni, senza autentica di firma (in tal caso si deve allegare la copia di un documento d'identità valido). I soggetti privati hanno facoltà di accettare tali dichiarazioni ma non sono obbligati a farlo, inoltre possono chiedere che la firma sia autenticata; in tal caso la firma deve essere effettuata alla presenza del funzionario comunale incaricato dal Sindaco (per Mirandola presso i nostri Uffici nei giorni ed orari di apertura al pubblico), ed è soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00), ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge e che devono essere dichiarate dal firmatario.
Costi e validità
La dichiarazione è esente da costi, mentre l'autentica della sottoscrizione è soggetta all'imposta di bollo e diritti. Più firme sullo stesso documento effettuate in momenti diversi, comportano il pagamento di una imposta di bollo per ogni sottoscrizione. Il documento ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.